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Militari. Canone Rai e cedolare secca: notizie In evidenza

Per i militari non è necessario il requisito della residenza per l'agevolazione "prima casa".
Per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (articolo 1, tariffa, Dpr 131/1986), non è richiesta la condizione di residenza nel comune dove si trova l'immobile acquistato ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in base al quale il personale in servizio permanente appartenente alle forze armate ad ordinamento militare, e quello appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, ha diritto alle cosiddette agevolazioni "prima casa", senza che sia richiesta la condizione della residenza entro 18 mesi.
La cedolare non si applica per l'attività commerciale.


Con circolare 26/E del 1° giugno 2011, l'agenzia delle Entrate ha precisato, fra l'altro, che l'applicazione della cedolare secca opera soltanto per gli immobili abitativi locati con finalità abitative.
L'obbligo del canone Rai è legato alla residenza.
L'articolo 1, primo comma, del regio decreto legge n. 246/1938 dispone che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento Rai-Tv chiunque "detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni(...)". Trattasi di un'imposta sulla mera detenzione dell'apparecchio che prescinde quindi dall'uso effettivo del televisore, ovvero dalle emittenti televisive seguite o dall'utilizzo del televisore stesso per usi diversi. Tale interpretazione è stata confermata nel tempo da autorevoli interventi tanto dalla Corte costituzionale (vedi sentenza n. 535/1988) quanto dalla Corte di cassazione (vedi sentenza n. 8549/1993). Il parametro di riferimento per l'imputazione dell'imposta è la residenza.

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