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Confartigianato: "Credito d'imposta per nuovi investimenti in beni strumentali"

Confartigianato Imprese comunica che l'art. 18 del D.L. 24.6.2014, n. 91 propone un'interessante misura fiscale a sostegno delle imprese che investono nell'acquisto di determinati beni mobili strumentali nuovi.

«Sono interessati – spiega la responsabile fiscale di Confartigianato, Katia Orsetti - tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica adottata, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nella divisione 28 della Tabella ATECO». La nota dell'Associazione di via Fontevivo parla di attività manifatturiere - fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo che va dal 5 giugno 2014 al 30 giugno 2015. «Per esempio – prosegue la Orsetti - condizionatori, scambiatori di calore, sistemi di condizionamento d'aria, attrezzature per refrigerazione e surgelamento, computer e prodotti di elettronica, macchine e attrezzature da ufficio, utensili portatili a motore, saldatori elettrici a mano. Su tali investimenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% calcolato sul seguente differenziale: ammontare degli investimenti effettuati nel periodo e media degli investimenti eseguiti sui medesimi beni realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti». Lç'Area fiscale di Confartigianato ricorda che in relazione a tale conteggio, è necessario tener conto che: per le imprese costituite da meno di cinque anni: si deve aver riguardo alla media degli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti, anche se inferiori a cinque; per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 (ammesse comunque all'agevolazione) si ha riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta; nel calcolo della media è possibile escludere il periodo d'imposta in cui gli investimenti sono stati maggiori; non assumono rilievo gli investimenti di importo unitario inferiore a euro 10.000. In merito al credito d'imposta maturato, il comma 4 dell'art. 18 in commento stabilisce che lo stesso va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo, e deve essere indicato nella dichiarazione in cui lo stesso è maturato ed in quelle successive in cui avviene l'utilizzo. In relazione a tale credito d'imposta, si deve tener altresì conto che: non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap; è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (euro 250.000 da indicare nel quadro RU del modello Unico); la prima quota annuale è utilizzabile nel periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento (nel 2015 per le imprese che maturano il credito d'imposta per investimenti effettuati nel periodo 25 giugno 2014 – 31 dicembre 2014). Il credito d'imposta è revocato qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato siano ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa, prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto. Ciò significa che per i beni acquisti ed agevolati nel 2014 (dal 25 giugno al 31 dicembre), la cessione non può avvenire prima 1° gennaio 2017, mentre per quelli acquisiti nel 2015 (fino al 30 giugno), non può avvenire fino al 31 dicembre 2017. Ulteriore fattispecie di decadenza è il trasferimento dei beni agevolati in strutture produttive situate all'estero (anche se appartenenti alla medesima impresa), entro il termine di decadenza dell'attività di accertamento (ordinariamente entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Il credito d'imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si sono verificate una delle ipotesi di decadenza in precedenza illustrate. Resta fermo inoltre il diritto al recupero anche a seguito di attività di accertamento e controllo da parte dell'Agenzia, nel qual caso l'importo è maggiorato di sanzioni ed interessi. Per ulteriori informazioni le imprese iscritte a Confartigianato possono chiamare l'Area Fiscale, tel. 0187.286630.

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Confartigianato

Via Fontevivo, 19
19125 La Spezia
Tel: 0187 286611

Email: segreteria@confartigianato.laspezia.it

www.confartigianato.laspezia.it/

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