I balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa. A loro volta i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore dei balconi aggettanti, si devono considerare beni comuni a tutti, ai sensi dell'articolo 1117 del Codice civile, solo quando s'inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cassazione civile, 16 febbraio 2012, n. 224). In questo caso la spesa è a carico di tutti i condomini. Restano a carico del proprietario, in ogni caso, le spese per la pavimentazione.
Le case prive di utenze non pagano la Tarsu:
E' assodato che un appartamento privo di mobili e non allacciato alle reti di acqua e luce, è fuori dall'area impositiva. Lo hanno ripetutamente ammesso la giurisprudenza (Corte di cassazione, 17 novembre 2002, n. 16785) e la prassi amministrativa (risoluzione 17 maggio 1988, n. 8/579; circolare 95/E del 22 giugno 1994, paragrafo 3 "Sono obiettivamente inutilizzabili immediatamente, e quindi intassabili, gli alloggi non allacciati ai servizi di rete").
Detrazione Irpef se i box sono pertinenziali all'alloggio:
Si può fruire della detrazione Irpef del 36-50% (articolo 16bis, tuir 917/1986 e articolo 11 del decreto legge 83/2012, convertito in legge 134/2012) anche in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali. La condizione essenziale per fruire della detrazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo (bene principale) ed il garage.