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Novità per il settore del commercio di alimenti e bevande: cessione dei prodotti agricoli e alimentari, obbligatoria la forma scritta In evidenza

Dal 24 ottobre p.v., come previsto dall'art. 62 del DL n. 1/2012 (decreto sulle "liberalizzazioni"), convertito nella legge n. 27/2012, tutti i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, dovranno essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta.

Si tratta dei contratti che concernono il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio italiano.

I prodotti di cui si dice sono tutti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I di cui all'art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (fra i quali tutti i prodotti di origine vegetale e animale), nonché tutti prodotti alimentari di cui all'art. 2 del Reg. CE n. 178/2002 (qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, comprese le bevande). Si parla dunque di qualunque fornitura di prodotti agricoli o alimentari: ne risulta implicato ogni esercente il commercio di prodotti agricoli e alimentari ed ogni titolare di esercizio di somministrazione.

Inoltre, detti contratti dovranno riportare obbligatoriamente alcuni elementi essenziali: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravverrà a tali obblighi sarà sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000.

Per i contratti di cui si dice, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Queste disposizioni troveranno attuazione anche in caso di mancata adozione, entro il 24 ottobre, del decreto interministeriale, previsto dalla norma stessa, che dovrebbe definirne le modalità attuative. Ad oggi, tale decreto si trova al vaglio del Consiglio di Stato.

Vi terremo informati sulle eventuali novità. Informazioni presso gli uffici sindacali della Confesercenti.

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