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Imposta di registro “prima casa” anche per l’immobile usucapito

Secondo l'Agenzia delle Entrate -

risoluzione n° 25/E del 20.03.2012 -

anche gli immobili trasferiti con sentenza dichiarativa di usucapione emessa dall'Autorità giudiziaria, se destinati a prima abitazione, godono delle agevolazioni "prima casa", limitatamente però all'imposta di registro (che si applica quindi con l'aliquota del 3%), non anche per quelle ipotecaria e catastale.

Nonostante si tratti di un acquisto a titolo originario, con effetto ab origine, cioè sin dall'inizio

del possesso ventennale, la verifica della www.casaconsum.it associazione consumatori a tutela del bene casa riconosciuta dal D.G.R. Lombardia IX/1152/2010 sussistenza dei requisiti per

l'accesso all'agevolazione, andrà effettuata, da parte dell'Amministrazione finanziaria, con riferimento alla data della sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione

dell'immobile da adibire a "prima casa" e non dalla data da cui si esplicano gli effetti giuridici della medesima.

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