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La detrazione del 36% passa al 50% con incremento del tetto di spesa!

Riproduciamo il testo dell'art. 11 del Dl sviluppo presentato dal Governo, con i relativi riferimenti legislativi.

In sostanza:

- La detrazione del 36% passerà al 50%, con incremento del tetto di spesa per opera da 48.000 euro a 96 mila euro "per unità immobiliare", fino al 30 giugno 2013.

- La detrazione del 55% sul risparmio energetico viene prorogata dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, ma cala al 50%.

- Viene cancellata la disposizione che sospendeva, fino all'1 gennaio 2013, l'ex detrazione del 36% (ora 50%) sulle spese per il risparmio energetico (qualora si tratti di opere di manutenzione ordinaria nelle proprietà singole).

NON SI SA ANCORA QUANDO ENTRERA' IN VIGORE IL PROVVEDIMENTO, IL CUI TESTO POTREBBE

PERALTRO ESSERE ANCORA VARIATO.

PROFILI CRITICI

E' evidente che si sancisce sin da subito, per il residenziale, la morte della detrazione del 55%, perchè:

a) per le spese affrontate nei prossimi mesi non si capisce perché confrontarsi con una maggiore burocrazia e, soprattutto, requisiti tecnici e prestazionali superiori, per ottenere il 55% anziché il 50%,a meno che il motivo sia puntare al maggior importo detraibili per i lavori;

b) la stessa considerazione, ma con ragioni rafforzate, vale per il periodo dall'1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013, dal momento che la detrazione del 55% cala al 50% ed è perciò di identico importo.

VICEVERSA per il settore non residenziale (per cui non esiste la detrazione del 36-50%) la proroga a giugno 2013 del bonus del 55% sul risparmio energetico, per quanto ridotto al 50%, è pienamente efficace.

DUBBI.

Nuovi tetti di spesa. Se lavori di ristrutturazione sono stati iniziati e parzialmente pagati ma non

ancora completati (e saldati) al momento in cui il Dl andrà in vigore, dovrebbe valere il criterio "di cassa" e non quello "di competenza". Per cui spese bonificate prima: 36%;bonificate dopo; 50%, anche qualora si tratti di semplici acconti.

Meno chiaro è come va calcolato il tetto di spesa, che passa da 48 mila e 96 mila euro. L'interpretazione più logica parrebbe quella a favore del contribuente (norme fiscali più favorevoli sopravvenute, codice del contribuente) :

1) il tetto diviene di 96 mila euro senz'altro , anche se i lavori sono iniziati, per esempio, nel 2011, e perfino sono stati stato già raggiunti i 48 mila euro nel corso dell'anno scorso con bonifici effettuati.

Altre interpretazioni possibili sono:

2) il tetto di 96 mila euro è "retrodatato", ma solo al gennaio 2012, sulla base del già utilizzato

concetto di pari trattamento riferito alla dichiarazione dei redditi di uno stesso anno (si veda l'ultima circolare sulla Comunicazione di inizio attività Pescara) ;

3) Il tetto vale solo a partire dall'approvazione del Dl: pertanto non deve essere stato superato quello di 48 mila euro valido fino alla data del varo del Dl. L'ulteriore spesa per le stesse opere non è detraibile;

4) Il tetto di 48 mila euro vale fino alla data del D.L. e quello di 96 mila euro dopo. Pertanto i bonifici effettuati entro la data del varo non debbono superare i 48 mila euro, ma poi scattano i 96 mila euro valevoli pergli stessi lavori non ancora terminati.

A nostro avviso, le Entrate potrebbero optare per la soluzione n° 4 (l'ultima), non perché si tratti per forza della più corretta, ma perché così si dà "un colpo al cerchio e uno alla botte", trovando una soluzione di compromesso.

Non è impossibile però che preferiscano la soluzione n° 2 che, tra l'altro, avrebbe il pregio di non complicare ulteriormente la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2013 (anno 2012) e quelle successive con nuovi, complessi righi.

NUOVO 50% e risparmio energetico.

L'articolo 16 bis del Testo Unico dei redditi , al comma 1, lettera h) inserisce tra le spese detraibili (o a al 50%), gli interventi:

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

Resta il dubbio di quali siano le opere che "possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia".

Il (brutto) dettato di legge parrebbe creare una distinzione anomala tra:

- Opere di semplice manutenzione ordinaria negli appartamenti che non necessitano di titoli abilitativi. Debbono applicare la "normativa vigente in materia" di risparmio energetico.

- Opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia. Non avrebbero bisogno di applicare la "normativa vigente in materia" di risparmio energetico. Naturalmente, non è così, perché il Dpr 2 aprile 2009, n. 59 detta comunque, per certi interventi dalla manutenzione straordinaria in su, certi requisiti di rendimento energetico.

Tra le opere di semplice manutenzione ordinaria (in assenza di altre opere di categoria superiore) si potrebbero elencare la semplice sostituzione di infissi (con altri dello stesso tipo e colore ma con trasmittanze termiche più basse), la sostituzione della caldaia, le coibentazione interne.

Ma qual è "la normativa vigente in materia?" . Il riferimento parrebbe fatto soprattutto a una serie di norme che qui elenchiamo, in ordine crescente di data:

Legge 9 gennaio 1991, n. 10

Dpr 26 agosto 1993, n. 412

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

192.

Dm 11 marzo 2008

Decreto legislativo 30 5 2008, n. 115

Decreto presidente repubblica 2 aprile 2009, n. 59

Decreto Sviluppo 26 giugno 2009

Il punto chiave resta però il comma 2 dell'articolo 3 del Dlgs 19 agosto 200- 5, n. 192, che definisce quali interventi di "ristrutturazione" prevedono particolari requisiti prestazionali energetici, differenziandoli uno a uno. L'unico caso di manutenzione ordinaria possibile elencato è quello della mera sostituzione dei generatori calore. Ad applicare il Dlgs 192/2005 è il Dpr n. 59/2009, nel chilometrico articolo 4. Per i generatori calore il riferimento è al comma 6 dell'articolo 4. In sostanza, la semplice sostituzione di una caldaia prevede senz'altro che la nuova abbia certi requisiti di efficienza energetica. Di fatto, non è un problema, perché quelle attualmente in commercio li raggiungono. Occorre però anche procedere alla termoregolazione su due livelli, stanza per stanza (ed "eventualmente" alla contabilizzazione).

Viceversa la semplice sostituzione di infissi con altri con bassa trasmittanza termica o la coibentazione interna di pareti non hanno, in caso di semplice manutenzione ordinaria, nessuna prescrizione ai sensi delle norme vigenti, se non quelle dettate per la detrazione del 55%, che è altra cosa rispetto a

www.casaconsum.it,  associazione consumatori a tutela del bene casa riconosciuta dal D.G.R. Lombardia IX/1152/2010 quella del 36-50%. Se fossero comunque imposti i requisiti del 55% si arriverebbe a un assurdo logico (tanto sarebbe valso, come si è fatto e cancellato con il nuovo D.L., imporrecomunque il 55%, che poi diverrà anch'esso 50%). Quindi è chiaro che ci deve essere "conseguimento di risparmio energetico", ma non è chiaro quanto.

Per completezza ricordiamo che quando non c'erano ancora la detrazione del 55% e le altre norme sui rendimenti, norme interpretative (circolare 24 febbraio 1998 n. 57, punto 3.4) si erano rifatti per definire quali fossero gli interventi di risparmio energetico agevolati dal 36% al Dm Industria 15 febbraio 1992, che dettava criteri di rendimento sia per infissi che per coibentazioni, più "bassi" di quelli dell'allegato B al Dlgs 192/2005. Tuttavia tale decreto ministeriale non è certo "norma vigente" per quanto non sia stata mai abrogata, perché emanata per fini completamente diversi e ora privi di significato (agevolazioni fiscali previste dall'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9).

 

Giovanni Tomassol

 

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