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Edilizia, lo Sblocca Italia introduce l'affitto a riscatto

Confartigianato Costruzioni ricorda agli imprenditori del settore e ai cittadini che con l'articolo 23 D.L. n.133/14 (c.d. Sblocca Italia) entra nell'ordinamento italiano una nuova formula contrattuale nel settore immobiliare, che assume la denominazione "Rent to Buy" e può essere tradotta come "affitto a riscatto".

"In sintesi – spiega Luca mafrici, Sportello Edilizia Confartigianato - è un'operazione con la quale viene assicurato a chi ha intenzione di acquistare un immobile, la possibilità di avere subito la disponibilità dell'immobile individuato, mediante il pagamento di un canone periodico e di rinviarne ad un momento successivo l'acquisto e il pagamento del relativo prezzo, dal quale si scorporano i canoni già pagati".

Confartigianato Costruzioni rileva che il sistema del Rent to Buy esisteva già, ma si trattava di ipotesi private senza una disciplina specifica e di una tutela giuridica. Lo spirito dell'affitto a riscatto è quello di comprare casa poco a poco, pagando inizialmente un canone d'affitto e poi riscattando l'immobile: questa tipologia contrattuale tenta di risolvere il problema della mancanza di liquidità. Non sono previste restrizioni circa i soggetti che possono stipulare il contratto (privati, soggetti con partita IVA), gli immobili che si possono acquistare (abitazioni o immobili strumentali), le clausole del contratto: i contraenti possono liberamente stabilire la durata della fase di godimento dell'immobile, la quota di canone imputabile a corrispettivo della successiva vendita, le modalità con cui esercitare il diritto di recesso e l'inserimento di eventuali clausole penali, ecc. Al fine di garantire le parti e soprattutto il futuro acquirente, la norma prevede che i contratti siano stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e trascritti nei registri immobiliari anche se parte dell'operazione riguarda il "godimento" dell'immobile e non il suo trasferimento così il conduttore è tutelato da eventuali ipoteche o pignoramenti sull'immobile. Dal punto di vista fiscale per evitare di tassare due volte le somme che in una prima fase sono qualificate come canoni per il godimento dell'immobile e successivamente sono imputate al prezzo della cessione, bisogna considerare come base imponibile della cessione il saldo del prezzo, al netto di quanto già versato a titolo di acconti e canoni di locazione.

 

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