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Contratto di rioccupazione le prime indicazioni di Confartigianato

Marco Carloni, responsabile area lavoro Confartigianato: "Una misura certamente interessante".

Marco Carloni Marco Carloni

Tra le principali novità introdotte con il DL 73/2021 (cosiddetto decreto "Sostegni-bis") l'Area Lavoro Confartigianato evidenzia il contratto di rioccupazione, misura inserita al fine di incentivare l'inserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività attraverso la previsione di un esonero contributivo pari al 100% per un periodo massimo di sei mesi.

Esclusi dall'esonero i datori di lavoro del settore agricolo e del lavoro domestico. "Si tratta di una misura certamente interessante – spiega in anteprima Marco Carloni, Responsabile Area Lavoro Confartigianato – per capire nei dettagli il provvedimento sarà necessario attendere le circolari dell'Inps ma possiamo già dare alcune prime indicazioni.

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato dalle parti in forma scritta, ai fini della prova. Il contratto è fruibile dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021. Periodo coincidente l'ulteriore periodo in cui vige il divieto di licenziamento per i datori di lavoro.

Per la stipula del contratto di rioccupazione bisogna predisporre un progetto individuale di inserimento, di una durata di sei mesi e la finalità di garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore rispetto al nuovo contesto lavorativo.

Passati i sei mesi datore di lavoro e lavoratore possono decidere di recedere dal rapporto, nel rispetto del termine di preavviso, oppure di proseguirlo, alla stregua di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".

L'incentivo del contratto di rioccupazione è l'esonero totale, per un periodo massimo di sei mesi, dal versamento dei contributi previdenziali e che tale beneficio è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'Area Lavoro Confartigianato sottolinea però che l'esonero è oggetto di recupero in caso di recesso dal rapporto al termine del periodo di inserimento ed è revocato, con recupero del beneficio già fruito, nel caso in cui il datore di lavoro abbia intimato il licenziamento al rioccupato o intimato un licenziamento collettivo per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva con inquadramento nello stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con gli esoneri.

Per informazioni e preventivi sulla tenuta delle buste paga è possibile rivolgersi all'Area Lavoro di Confartigianato, tel. 0187286629-63 o scrivendo a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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