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DL Cura Italia e Agenzia delle Entrate, qualche chiarimento In evidenza

La Responsabile Fiscale di Confartigianato, Katia Orsetti, risponde ad alcune domande.

 

Il DL Cura Italia parla di sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso. Cerchiamo di capire qualche dubbio con la Responsabile Fiscale di Confartigianato, Katia Orsetti anche alla luce delle prime risposte da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Agenzia delle entrate-Riscossione può notificare nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020?
No. Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.

Se ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo. Devo pagarla?
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal decreto devo pagarli entro il 30 giugno in unica soluzione?
Sì. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione possono essere rateizzate. È necessario fare l’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020.

Ho già un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Devo rispettare le scadenze di pagamento?
Il pagamento in scadenza dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.

Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione?
Si. Anche nel periodo di sospensione tratterà le istanze e invierà risposte.

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?
No. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

Ho ricevuto a inizio marzo preavviso di fermo di un veicolo che mi dice che devo pagare entro 30 giorni. Se non riesco a pagarlo entro 30 giorni mi fermeranno la macchina?
No. Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione del fermo?
Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 - 31/5), è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.

Non ho pagato la rata del 28 febbraio della Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-ter”). Posso ancora pagarla?
Si. Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “Rottamazione-ter” al 31 maggio 2020.

A maggio 2020 scade una ulteriore rata della “Rottamazione-ter”. Devo pagarla?
Si. Il Decreto il decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione-ter” che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.

Il DL ha differito la scadenza della rata del 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”?
Si. Il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”.

Agenzia delle entrate-Riscossione ha temporaneamente chiuso i propri sporteli a causa dell’emergenza COVID-19. Come posso fare per eventuali necessità di pagamento o per richieste urgenti e non differibili?
Gli uffici sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile. In questa situazione straordinaria, l’Agenzia garantisce l’operatività dei servizi digitali e online oltre ai consueti canali di contatto (posta elettronica e numero unico 06 01 01) che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili.

L'Area Fiscale Confartigianato, per evitare confusioni agli imprenditori, evidenzia che lo stop ai versamenti di importi derivanti da cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito non trova applicazione per gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate.

L'Area Fiscale Confartigianato è a disposizione dei soci per approfondire le singole situazioni per tutelare al meglio gli imprenditori, tel. 0187.286630-33.

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