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Doping al Palio del Golfo: tre vogatori rischiano la squalifica, la galera e una maxi-multa In evidenza

Denunciati dal N.A.S. Anche la Procura Nazionale Antidoping si muove.

 

Oggi i Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni di Genova, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno deferito alla Procura della Repubblica della Spezia, per utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche (art. 586 bis del codice penale) tre vogatori dell’armo del “Cadimare”.

Come molti ricorderanno, lo scorso agosto, a conclusione del 93° Palio del Golfo, svoltosi nelle acque antistanti il lungomare della Spezia, alcuni vogatori furono sottoposti a controlli antidoping ad opera di militari del N.A.S. e di personale medico della N.A.D.O., la struttura antidoping del C.O.N.I., tramite controllo delle urine. L’esito delle analisi e delle successive controanalisi sui campioni prelevati ai tre ha fornito oggettivo riscontro alla presenza di una sostanza vietata, il clembuterolo, un broncodilatatore che provoca un aumento della capacità aerobica, una stimolazione del sistema nervoso centrale, nonché un incremento della pressione sanguigna e del trasporto di ossigeno ed è pertanto inserito nella lista delle sostanze proibite dalla legge 376 del 2000 sulla tutela della attività sportive e sul divieto di doping. I controlli, richiesti dalla N.A.D.O. Italia, furono effettuati al termine della gara, prima che gli atleti potessero compromettere la genuinità del risultato dei test, per scongiurare il rischio di invalidazione e nel pieno rispetto delle procedure utilizzate, a livello sia nazionale che internazionale, nel corso di qualsiasi attività sportiva.

I tre vogatori rischiano ora una condanna sino a tre anni di reclusione e 51.645 euro di multa.

I risultati delle analisi, inoltre, hanno indotto la Procura Nazionale Antidoping e richiedere squalifiche che vanno da un minimo di quattro ad un massimo di otto anni per i tre atleti.



Questo l’articolo del codice penale che integra la violazione contestata.

Art. 586bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano;

Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.

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