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Se un operatore sanitario contrae il Coronavirus a causa del suo lavoro è infortunio professionale In evidenza

Gli interessati possono avere una consulenza legale gratuita.

"I medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari e socioassistenziali, i trasportatori di pazienti tramite autoambulanza, gli addetti ai servizi di pulizia che operano presso strutture e/o servizi sanitari nonché strutture residenziali o semiresidenziali di cura e/o riposo in qualità di dipendenti di Aziende Sanitarie Locali, di Comuni, di cliniche private e di Società appaltatrici (quali, ad esempio, Coopservice, Elleuno, KCS Caregiver, Italy Emergenza), nello sfortunato caso in cui dovessero contrarre infezione da virus Covid19 e ciò fosse probabilmente causato dal loro lavoro o dalle condizioni dell’ambiente di lavoro, questo è considerato non malattia ordinaria ma infortunio professionale", lo afferma l'Avvocato Roberto Quber.

Quber spiega: "Quanto sopra risulta non soltanto dai principi giuridici generali in materia di lavoro subordinato, ma anche dalla specifica disposizione dell’art. 42 2° Co. del D.L. 18 del 17 marzo 2020: “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”. L’INAIL eroga ai lavoratori interessati non soltanto un’indennità giornaliera sostitutiva della retribuzione, come l’INPS per la malattia; differentemente dall’INPS per la malattia, eroga anche indennizzi una tantum o sotto forma di rendita mensile qualora dall’infezione dovessero derivare postumi invalidanti permanenti, anche in misura percentualmente modesta, e, in caso di decesso, eroga una rendita permanente al coniuge non legalmente o effettivamente separato e ai figli minori".

Conclude l'avvocato: "Nel caso nel quale si ravvisi, nell’evento infortunistico contrazione del coronavirus, una responsabilità del datore di lavoro (ASL, Comuni, Società e Cooperative pubbliche o private), quali, ad esempio, la probabilità che l’infezione sia stata contratta anche per la mancata consegna di adeguati dispositivi di protezione individuale (maschere FFP2 e FFP3, camici pesanti), il datore di lavoro è tenuto ad un risarcimento del danno sia permanente sia temporaneo in modo aggiuntivo alle indennità ed indennizzi riconosciuti dall’INAIL".

Gli interessati possono rivolgersi per ulteriori informazioni e consigli, dalle 17 alle 19 di ogni giorno feriale, al numero di telefono 335 5834125 al quale risponderà l’avv. Quber con consulenza che sarà gratuita "per doverosa solidarietà nei confronti di categorie che rischiano la loro salute per tutelare quella di tutti i cittadini".

 

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