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Cna, revisioni dei mezzi pesanti nelle officine private In evidenza

Il Ministero dei Trasporti dovrà, entro fine gennaio, emanare le disposizioni necessarie per dare attuazione alle novità

La legge di Bilancio 2019 ha modificato l’articolo 80 del Codice della Strada, estendendo ai veicoli di massa superiore alle 3,5 t., ad eccezione dei veicoli che trasportano merci pericolose (Adr) o deperibili in regime di temperatura controllata (Atp), la possibilità di effettuare le revisioni nelle officine private. Il Ministero dei Trasporti dovrà, entro fine gennaio, emanare le disposizioni necessarie per dare attuazione a tale novità.

La modifica, fortemente voluta dal settore dell'autotrasporto, rappresenta un'opportunità per le aziende di autoriparazione. "Accogliamo positivamente questa nuova disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio – commentano Stefano Crovara Presidente Cna Fita La Spezia e Roberto Rimiti Presidente Unione Servizi alla Comunità CNA la Spezia, che comprende anche gli autoriparatori – certi delle opportunità che garantirà alle officine. Il provvedimento permette di risolvere le difficoltà collegate all’oggettiva difficoltà delle motorizzazioni nel garantire tempi adeguati per revisionare i mezzi ‘pesanti’, con concrete ricadute negative per gli autotrasportatori, in particolare per i lunghi tempi di attesa e per l’impossibilità di utilizzare i veicoli in attesa di revisione, pur regolarmente prenotata ma accordata oltre lo scadere dell’anno, per i trasporti fuori Italia".

Se sono comprensibili i motivi per i quali i veicoli in ADR dovranno fare le revisioni periodiche presso i centri della ex Motorizzazione Civile, si sta cercando di approfondire il motivo per cui i veicoli che trasportano prodotti alimentari deperibili in regime ATP non potranno effettuare le revisioni nei centri privati. In attesa ovviamente delle disposizioni del Ministero per capire quale sarà la procedura per poter attuare tale servizio si riportano gli articoli inerenti alla novità normativa:

  • 1049. All'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t» sono sostituite dalle seguenti: «o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)».
  • 1050. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio decreto, dà attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

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