I giudici hanno riconosciuto la legittimità del versamento del trattamento di fine rapporto in quanto un vigile del fuoco, benché in modo discontinuo, svolge un lavoro vero e proprio e quindi non può essere considerato un semplice "volontario". Inoltre, sappiamo bene che, vista la carenza ormai cronica degli organici dei Comandi in tutta Italia, il ricorso ai vigili discontinui è una necessità imprescindibile per la regolare gestione delle emergenze sul territorio».
«Purtroppo, però – continua Piredda – si è generata una contraddizione. Se da una parte, alcuni vigili del fuoco hanno ottenuto il legittimo versamento del proprio trattamento di fine rapporto che quindi implica il fatto che abbiano svolto un lavoro vero e proprio, dall'altra la Corte di Appello di Genova, nei mesi scorsi, ha bocciato il riconoscimento dello status di lavoratori per i "discontinui".
Infatti, in seguito all'inserimento di una norma nella legge di stabilità dello scorso anno, che dichiarava la non applicabilità del D.lgs. 368/2001 (legge sul contratto a tempo determinato) al loro rapporto di lavoro, è stato ribadito che il loro non è un lavoro dipendente. In pratica, i discontinui possono essere richiamati in servizio non più per "particolari necessità", come invece era scritto in passato nella legge, bensì per "qualsiasi necessità".
Con una rapidità sorprendente dall'emanazione della nuova norma, nei mesi scorsi, la Corte di Appello di Genova ha bocciato l'unica sentenza del tribunale di Savona che aveva condannato il ministero a pagare le 15 mensilità a tre vigili del fuoco discontinui, che quindi non hanno percepito neanche un euro di risarcimento. Ebbene da questa sentenza in poi, il Ministero ha avuto gioco facile. Ci viene riportato che ormai l'avvocatura spesso non si presenta più nemmeno in udienza, limitandosi a presentare un copia e incolla della sentenza della Corte d'Appello di Genova. A onor del vero bisogna dire che i giudici sono incuriositi da questa vicenda e pare che trovino difficoltà a motivare le loro sentenze in quanto sembra difficile liquidare il caso dicendo che i discontinui sono chiamati per "esigenze sostitutive": sarebbe una sostituzione se fossero chiamati a lavorare al posto di un collega permanente assente per malattia o per ferie, ma non è così. I vigili discontinui vengono, infatti, chiamati per integrare l'organico sempre più carente dei colleghi "permanenti". A questo punto, visto che da una parte un giudice riconosce la legittimità dell'attribuzione del tfr come avviene per tutti i lavoratori subordinati e dall'altra una sentenza non li riconosce come tali, ritengo sia opportuno continuare a portare nelle aule dei tribunali di tutta Italia le legittime istanze dei vigili discontinui che, oltre a svolgere un compito di vitale importanza per la sicurezza del nostro Paese, esigono chiarezza sulla propria condizione di lavoratori e non di semplici volontari».