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Convalida dimissioni e risoluzione consensuale madri e padri con figli fino a 3 anni

La nuova disciplina prevista dalla riforma sulla tutela delle dimissioni delle lavoratrici madri sostituisce completamente l'art. 55, c. 4 del Tu sulla maternità e paternità (Dlgs n. 151/2001), prevedendo, dal 18 luglio 2012, l'obbligo di convalida della risoluzione consensuale e delle dimissioni presentate dalla lavoratrice dall'inizio della gravidanza, e della lavoratrice e del lavoratore fino ai primi tre anni di vita del bambino, o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

In caso di adozione internazionale, l'obbligo di convalida è stato esteso ai primi tre anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando o dalla comunicazione e all'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.

Rimane, inoltre, inalterato anche il periodo coperto dal divieto di licenziamento (dall'inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino) nonché il periodo, anche questo compreso tra l'inizio della gravidanza ed il compimento del primo anno di età, entro il quale le dimissioni, se rese dalla lavoratrice, o dal lavoratore che fruisca del congedo di paternità, danno diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

2) OBBLIGO DI CONVALIDA DELLE DIMISSIONI PER TUTTI I LAVORATORI

l'efficacia delle sopra citate dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è dal 18 luglio 2012 sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro, o il Centro per l'impiego territorialmente competente, ovvero, quando i rinnovi contrattuali recepiranno il dettato della norma, presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In alternativa, l'efficacia delle dimissioni è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione dei lavoratori, apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

In mancanza di convalida o sottoscrizione della ricevuta di trasmissione della cessazione, il datore di lavoro deve provvedere a trasmettere al lavoratore, entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, un invito ad completare la procedura allegando copia della comunicazione di cessazione, pena la carenza di qualsiasi effetto delle dimissioni.

Presso la Direzione Territoriale del Lavoro è attivo lo sportello presso cui l'utenza può ricevere informazioni sulla materia ed operare le convalide con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00 – piano 2° (orario valido fino al 31 agosto).

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