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I chiarimenti di Confesercenti per le aziende, i lavoratori e i clienti In evidenza

Il chiarimento del presidente provinciale di Confesercenti Alessandro Ravecca.

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento sostanzialmente estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale ritenendo necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale.

“Va subito evidenziato - sottolinea Alessandro Ravecca, presidente provinciale di Confesercenti - che non sussiste più una “zona rossa” ma un’area a contenimento forzato all’interno della quale sono state prese misure urgenti di contenimento del contagio allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Per quanto riguarda le attività produttive preme fare chiarezza in questo momento di incertezza che ci troviamo nostro malgrado ad affrontare. Innanzitutto sono consentite le attività di ristorazione e bar (inserite alla lettera N del Dpcm dell'8 marzo 2020) dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Come è noto, la legge consente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di vendere a domicilio i cibi che somministrano.

Si può ritenere pertanto che dopo le 18 un ristorante o una pizzeria possa interrompere l’attività di somministrazione e proseguire la vendita dei piatti per la consegna a domicilio. In quest’ultimo caso si rende necessario la compilazione dell’autocertificazione qualora la consegna preveda lo spostamento presso un altro Comune.

Al riguardo riteniamo che i pub siano stati menzionati fra gli esercizi la cui attività è sospesa “tout court” soprattutto in relazione al normale orario di esercizio, ma non solo. In effetti, essi differiscono dai ristoranti e dai bar, la cui attività, è consentita dalle 6 alle 18, proprio perché l’orario di apertura di un pub è normalmente quello serale, oltre che per le caratteristiche che ne fanno un locale più di intrattenimento che di mero consumo di alimenti e bevande.

Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle sopra menzionate a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Per attività ricadenti nella lettera R del Dpcm dell'8 marzo, quindi, è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive riguarda le medie e grandi strutture di vendita (a prescindere che siano collocate all’interno di centri commerciali), tutti gli esercizi commerciali compresi nei centri commerciali (dunque medie e grandi strutture ed esercizi di vicinato) ed esercizi collocati all’interno dei mercati (disposizione che in sostanza sancisce la chiusura dei mercati in giornata festiva e prefestiva). Per il resto sono state previste, nei giorni in cui l’apertura è ammessa, maggiori cautele.

L’ultima considerazione riguarda i mercati settimanali che possono essere regolarmente svolti dal lunedì al venerdì, se vengono rispettate le disposizioni igienico-sanitarie sancite dal Dpcm dell'8 marzo”.

Per ulteriori informazioni:
Confesercenti La Spezia - 0187 25881
Confesercenti Lerici - 0187 967818
Confesercenti Val di Magra - 0187 691600

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