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Sicurezza sul lavoro, la valutazione dei rischi al tempo del coronavirus In evidenza

La nota del responsabile dell'ufficio sicurezza di Confartigianato Enrico Taponecco.

Cosa cambia in azienda in questi giorni di 'emergenza' coronavirus. Il datore di lavoro deve fornire dispositivi sanitari o comunicare qualcosa? Cerchiamo di capirlo con l'Ufficio Sicurezza di Confartigianato. "Il datore di lavoro, sulla base dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, ha l'obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori - spiega Enrico Taponecco, responsabile dell'ufficio Sicurezza di Confartigianato - questo è il principio fondamentale, di carattere generale, a cui ogni datore di lavoro ha l'obbligo di attenersi".

"Anche il Codice Civile, all'articolo 2087, stabilisce che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori".

"Le  misure che il datore di lavoro deve quindi adottare devono essere quelle che la Legge prevede, quelle generiche dettate dall'esperienza e dalla prudenza ma anche le eventuali misure che si rendono necessarie in concreto."

"Nel caso specifico di esposizione al virus COVID-19 (meglio conosciuto come coronavirus), una valutazione dei rischi specifica si rende necessaria solo nel caso vi sia un rischio di esposizione all'agente biologico durante le proprie normali attività - continua Taponecco - il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali, ed i peculiari rischi ambientali legati anche alle caratteristiche del luogo in cui la prestazione lavorativa deve essere svolta".

"Questi rischi, ad esempio, sono legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) ed anche alle condizioni sanitarie del contesto geografico che hanno la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta." "E' chiaro quindi che queste norme non possono essere utilizzate per sostenere l’obbligo di valutazione dei rischi da coronavirus per le aziende industriali, artigiani, ecc. - conclude Taponecco - dato che lavorare in uno stabilimento industriale o in un'attività non aumenta il rischio biologico rispetto al resto della popolazione".

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all'Ufficio Ambiente e Sicurezza Confartigianato, tel. 0187.286632-11.

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