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Ex Bar Lamia a Porto Venere, il Tribunale dà ragione al Comune In evidenza

La sentenza stabilisce che la procedura seguita per l'assegnazione è stata corretta.

Il Tribunale Civile della Spezia ha emesso sentenza favorevole per il Comune di Porto Venere in merito al ricorso presentato dagli eredi della Società Lamia Sas avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni a seguito della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione dell’ex Bar Lamia.

Con la sentenza depositata in data 2 gennaio 2020 il Tribunale della Spezia ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Porto Venere, liquidate in € 6.738,00 oltre accessori di legge.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che “per stessa ammissione di parte attrice il contratto di locazione era già da tempo concluso al momento dell’emissione del bando di gara che ha portato all‘aggiudicazione del contratto ad altro soggetto.
Il regolamento comunale citato da parte attrice prevede il diritto di prelazione in capo a coloro che siano titolari di precedente contratto di locazione ovvero concessione, infatti l‘ art. 9 recita: “ai titolari di concessione o locazione di immobili comunali spetterà il diritto di prelazione, qualora partecipanti alla procedura di concessione del bene immobile ad evidenza pubblica, alle condizioni stabilite nella migliore offerta economica presentata dai concorrenti. Il suddetto diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro 10 giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione dell’offerta in prelazione”. E‘ quindi evidente che soltanto il titolare di concessione o locazione su un immobile di proprietà del comune e pertanto da ritenersi oggetto di concessione o contratto di locazione concluso con il Comune stesso, potrebbe esercitare il menzionato diritto di prelazione......Alla luce di quanto esposto la domanda deve essere rigettata.
Si ritiene in ogni caso che anche volendo ritenere sussistente il diritto di prelazione in capo a parte attrice, lo stesso sarebbe stato tardivamente esercitato in quanto sono trascorsi oltre dieci giorni – come previsto dall’art. 9 del citato Regolamento – tra l’aggiudicazione della gara, momento in cui è divenuto ufficiale il contenuto dell’offerta presentata dall’aggiudicatario, e la missiva del 14.04.2017, con cui è stato esercitato il predetto diritto.......Anche sotto tale profilo pertanto la domanda di parte attrice non poteva trovare accoglimento”.

Il tribunale ha stabilito pertanto che l’operato dell’amministrazione comunale è stato corretto e non ha in alcun modo violato le leggi vigenti in materia di gestione di beni pubblici.


In allegato la sentenza.

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