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Tutte le PMI devono comunicare l’utilizzo del lavoro somministrato, multe fino a 1.250 euro per chi non lo fa In evidenza

L'articolo 24 del D. Lgs. 276/2003 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende (indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati) di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all'utilizzo dei lavoratori somministrati (ex interinali).

Ricordiamo che le comunicazioni da effettuare sono due:

COMUNICAZIONE PREVENTIVA:

prima della stipula del contratto di somministrazione; entro cinque giorni successivi in caso di motivate ragioni d'urgenza.

COMUNICAZIONE ANNUALE:

entro il 31 gennaio di ogni anno, riferita ai dodici mesi precedenti (1.1 - 31.12). Per le aziende che applicano il C.C.N.L. del Turismo entro il 20 febbraio (art. 91 CCNL Turismo).

Le comunicazioni, in assenza di RSA/RSU, devono essere recapitate alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori, per il settore turismo e terziario, ai seguenti indirizzi:

FILCAMS CGIL
Via Bologna, 9
19125 La Spezia.

FISASCAT CISL
Via Taviani, 52
19125 La Spezia.

UILTUCS UIL
Via Persio, 35
19124 La Spezia.

La sola comunicazione annuale può essere inoltrata alle OO.SS. tramite l'Associazione imprenditoriale alla quale l'azienda aderisce.

Le imprese associate, in regola con il versamento del contributo ASCOM (CONTRIN) e prive di RSA/RSU, possono trasmettere a Unione Confcommercio La Spezia la summenzionata comunicazione annuale, con tutte le informazioni richieste dalla legge, attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

CONFCOMMERCIO LA SPEZIA provvederà ad inviare alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria la comunicazione ricevuta.

In tal caso la comunicazione DOVRA' PERVENIRE (esclusivamente attraverso posta elettronica certificata) ENTRO e NON OLTRE il MARTEDI' 27 GENNAIO 2015.

Dovrà necessariamente contenere tutti i seguenti dati:

il numero dei contratti di somministrazione stipulati;

gli eventuali motivi del ricorso alla somministrazione;

la durata dei contratti;

il numero dei lavoratori somministrati utilizzati;

la qualifica dei lavoratori somministrati utilizzati.

Si ricorda che, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250.

Per maggiori informazioni gli uffici della Confcommercio sono a disposizione ai numeri 0187-5985105 oppure 3280933449.

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Confcommercio

Via Fontevivo 19f

19125 La Spezia

www.confcommerciolaspezia.it/

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